Verifiche e dichiarazioni dell’interesse culturale

Il Codice dei beni culturali e del paesasggio conferisce alla Soprintendenza il compito di individuare il patrimonio culturale tramite l’attivazione dei procedimenti di verifica dell’interesse culturale (art. 12) e di dichiarazione dell’interesse culturale (art. 13). Sono procedimenti che possono interessare tutti gli ambiti in cui la Soprintendenza opera, ovvero l’archeologia, il patrimonio architettonico, il patrimonio storico-artistico e quello demo-etnoantropologico. Per questi procedimenti, la Soprintendenza svolge un’attività coordinata tra l’Ufficio vincoli, che segue gli aspetti amministrativi, e i funzionari competenti sui territori, che conducono le valutazioni tecniche.

Il procedimento di verifica dell’interesse culturale per i beni pubblici

Il procedimento di verifica dell’interesse culturale può essere attivato per le cose appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico, a persone giuridiche private senza fine di lucro compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni. Prima della verifica di interesse culturale, tali cose sono soggette per legge a tutela come beni presuntivamente culturali (art. 10, c.1 e art. 12).
I proprietari possono richiedere l’attivazione del procedimento di verifica dell’interesse culturale tramite il sito www.benitutelati.it. Il procedimento viene gestito dal Segretariato regionale per la Toscana, al quale la Soprintendenza invia il proprio parere endoprocedimentale.

Il procedimento di dichiarazione di interesse culturale per i beni privati

Per le cose appartenenti a soggetti privati che ricadono tra quelle indicate all’art. 10, c. 3 del Codice, la Soprintendenza può avviare il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, anche su segnalazione della Regione o di ogni altro ente territoriale interessato, dandone notizia al proprietario, al possessore o al detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
In base a quanto stabilito dall’art. 10 c. 3, al quale si rimanda, le cose oggetto di dichiarazione di interesse culturale devono essere individuate tra specifiche categorie.
I proprietari, possessori o detentori che intendono richiedere l’attivazione di un procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale per un immobile possono presentare l’istanza compilando l’apposito modulo pubblicato nella Modulistica.

Iter dei procedimenti

I procedimenti di verifica dell’interesse culturale e di dichiarazione dell’interesse culturale possono essere avviati su istanza di parte (ovvero su richiesta dei singoli proprietari), oppure possono essere avviati d’ufficio della Soprintendenza. Fino alla conclusione del procedimento, le cose che ne sono oggetto sono sottoposte a specifiche misure di tutela, in via cautelare. Le modalità di svolgimento dei procedimenti sono indicate dagli artt. 14 e 15 del Codice.

La conclusione del procedimento e il provvedimento di tutela

I procedimenti di verifica dell’interesse culturale e di dichiarazione dell’interesse culturale possono concludersi con l’emissione di un provvedimento espresso di tutela, che viene notificato al proprietario. Tale provvedimento scaturisce dalla valutazione formulata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale sulla base dell’istruttoria condotta della Soprintendenza.
Per prendere visione di un provvedimento di tutela di un bene culturale presso l’Ufficio vincoli e notifiche, è possibile prendere un appuntamento con il settore dell’ufficio che interessa a seconda della natura del bene (beni archeologici, patrimonio architettonico, patrimonio storico artistico).
Per ottenere copia di un provvedimento di tutela, occorre compilare compilando l’apposito modulo scaricabile nella Modulistica.

Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

L’art. 11 del Codice introduce specifiche disposizioni di tutela per alcune categorie di oggetti che, pur non essendo riconosciute come beni culturali, sono soggette a specifiche disposizioni normative. Si rimanda all’art. 11 per l’elencazione di tali oggetti e la normativa che li riguarda.

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