Circolazione ed esportazione

AVVISO – AUTOCERTIFICAZIONI ARTE CONTEMPORANEA
Le Autocertificazioni di Arte Contemporanea possono essere trasmesse via PEC sabap-fi.ue@pec.cultura.gov.it o presentate cartacee in portineria il martedi, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle 13,00.

AVVISO – NUOVA PROCEDURA A PARTIRE DAL 1 MARZO 2024
Si comunica che dal 1° marzo 2024 la documentazione riguardante le pratiche SUE di AAC, come già per DVAL e D50, dovrà essere consegnata a decorrere dalla data indicata sul SUE nell’apposita sezione.
La data verrà comunicata via email generata dalla piattaforma stessa.
Si ricorda che la documentazione deve essere presentata in duplice copia e debitamente firmata.
La documentazione consegnata prima della data indicata sul SUE non sarà presa in considerazione.

AVVISO – Autocertificazioni Arte Contemporanea per Ufficio Esportazione – Nuove procedure a partire dal 1 Marzo 2024

Si comunica che dal 1° marzo 2024 la documentazione riguardante le pratiche SUE di AAC, come già per DVAL e D50, dovrà essere consegnata a decorrere dalla data indicata sul SUE nell’apposita sezione.
La data verrà comunicata via email generata dalla piattaforma stessa.
Si ricorda che la documentazione deve essere presentata in duplice copia e debitamente firmata.
La documentazione consegnata prima della data indicata sul SUE non sarà presa in considerazione.

La circolazione e l’esportazione dei beni culturali

La normativa sull’esportazione dei beni culturali è regolata dagli artt. 65-74 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La competenza relativa al rilascio di autorizzazioni di esportazione/importazione per beni culturali mobili è attribuita all’Ufficio esportazione della Soprintendenza.

I beni culturali oggetto di provvedimento espresso di tutela (provvedimento di interesse culturale particolarmente importante, per i beni di proprietà privata oppure provvedimento di interesse culturale, per i beni di appartenenza pubblica) sono sottratti in via generale al definitivo trasferimento all’estero.

A titolo cautelare e in via provvisoria, è vietata l’uscita definitiva dal territorio anche dei beni sottoposti a tutela per legge (beni di proprietà pubblica o di enti privati senza finalità di lucro, che siano opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, per i quali non sia ancora intervenuta la verifica dell’interesse culturale).

È soggetta ad autorizzazione ministeriale preventiva l’uscita definitiva delle cose di proprietà privata, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, nelle quali sia presumibile l’esistenza di un interesse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata; nonché l’uscita definitiva di alcuni beni elencati nell’art. 11 del Codice, quali fotografie ed esemplari di opere cinematografiche, auto d’epoca, strumenti scientifici ecc.

È libera l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre settanta anni. L’interessato deve fornire al competente Ufficio di esportazione la prova della sussistenza di tali presupposti (art. 65, c. 4 del Codice).

Di tutti i beni culturali sottratti o meno all’uscita definitiva, può essere però richiesta l’uscita temporanea, per gli scopi stabiliti dalla normativa vigente in materia, quali ad esempio la realizzazione di mostre ed esposizioni. Per questi casi, vi è l’obbligo di munirsi dell’attestato di circolazione temporanea. L’assenso all’uscita temporanea non confligge con l’eventuale adozione dei provvedimenti di tutela quali, ad esempio, la dichiarazione di interesse particolarmente importante.

Atti emessi dall’Ufficio esportazione

  • AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DEFINITIVA (art. 65, c. 4 del Codice). È necessaria per esportare opere d’arte contemporanea (opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni). Chi la richiede dovrà attenersi a quanto disposto dal c. 4.
  • LICENZA DI ESPORTAZIONE O SPEDIZIONE TEMPORANEA (artt. 66, 67, 71 del Codice). È necessaria per l’uscita di beni culturali, che non rientrano nel regolamento CEE 3911/92, di cui all’allegato A del Codice, e per opere soggette a divieto di esportazione destinate a manifestazioni culturali, mostre ed esposizioni, previa autorizzazione del MiC.
  • ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE (art. 68 del Codice). È necessario per l’esportazione o la spedizione definitiva di opere d’arte di proprietà privata che non siano stati dichiarati dal MiC di interesse particolarmente importante o di eccezionale interesse. L’attestato ha validità di trentasei mesi dalla data di emissione. L’Ufficio esportazione, con motivato giudizio, può negarne il rilascio. Tale diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione (artt. 14-15). Fino al termine del procedimento di dichiarazione, l’opera è soggetta agli effetti di legge indicati dall’art. 68 del Codice.
  • CERTIFICATO DI IMPORTAZIONE/SPEDIZIONE TEMPORANEA (art. 72 del Codice). I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione attestano l’ingresso di un bene culturale sul territorio nazionale. I certificati hanno durata quinquennale. Si rimanda all’art. 72 del Codice per la specifica disciplina normativa.
  • LICENZA DI ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI DAL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA (art. 74 del Codice). Viene richiesta per le esportazioni definitive/temporanee di tutti i beni culturali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE 3911/92 di cui all’allegato A del Codice. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest’ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza è valida sei mesi.

Altre attività dell’Ufficio esportazione

L’Ufficio Esportazione svolge inoltre le seguenti attività:

  • Ricezione delle autocertificazioni di beni culturali aventi meno di settanta anni o eseguite da autore ancora vivente;
  • Verifica dell’antichità dei beni culturali su richiesta delle dogane;
  • Collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale nell’attività di contrasto e per il recupero dei beni culturali illecitamente esportati.

L’iscrizione al sistema SUE

Dal 1° gennaio 2011, tutti i documenti inerenti alla circolazione dei beni devono essere presentati in via informatica attraverso il Sistema Informativo Uffici Esportazione – SUE. L’accreditamento è obbligatorio per qualsiasi tipologia di utente. Per informazioni sulla registrazione, vedi il documento informativo apposito nella sezione della Modulistica.


Per i procedimenti di uscita definitiva, di ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell’Unione Europea delle cose di interesse archeologico, si segnala la circolare emessa dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.


Dirigente: Dott. Angelo Tartuferi

Decreto di nomina

Curriculum

Per informazioni e contatti del personale consulta la pagina dell’Ufficio.

Visita la sezione dedicata alla circolazione e all’esportazione nella Modulistica.