Autorizzazioni

Interventi di restauro su beni culturali archeologici

L’esecuzione di lavori di qualunque genere su beni archeologici immobili o mobili è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione (art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). L’autorizzazione è resa sulla base di documentazione utile a descrivere gli interventi da eseguire e la Soprintendenza può impartire delle prescrizioni da attuare nel corso dei lavori.

Lo spostamento di beni archeologici mobili, anche temporaneo, è sottoposto ad autorizzazione (art. 21, c.1, lett. c).
Lo spostamento di beni archeologici mobili dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al Soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto (art. 21, c. 2).

Interventi di restauro su beni culturali storico artistici

L’esecuzione di lavori di qualunque genere su beni-storico artistici è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione (art. 21). L’autorizzazione è resa sulla base di un progetto di restauro. Il restauro deve essere svolto da un restauratore di beni culturali, ovvero una figura abilitata il cui nominativo sia incluso negli elenchi dei restauratori di beni culturali (art. 9 bis, art. 182). Le informazioni sugli elenchi dei restauratori di beni culturali sono reperibili a questa pagina.

Lo spostamento di beni storico artistici, anche temporaneo, è sottoposto ad autorizzazione (art. 21, c.1, lett. c). Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al Soprintendente che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto (art. 21, c. 2).

Si ricorda la necessità, qualora ricorra il caso, di chiedere contestualmente all’autorizzazione (barrando le apposite caselle sul modulo standard):
• la pronuncia sull’ammissibilità a contributi per interventi conservativi volontari art. 31 c. 2 – prima parte del Codice
• la certificazione carattere necessario interventi ai fini delle eventuali agevolazioni tributarie art. 31 c.2 – seconda parte del Codice

Interventi di restauro e lavori su beni culturali architettonici

L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali architettonici è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione (art. 21). L’autorizzazione è resa sulla base di un progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

Il progetto da presentare alla Soprintendenza deve essere corredato di tutti gli elaborati necessari alla dettagliata e specifica descrizione degli interventi previsti, e va accompagnato con l’apposito modulo pubblicato nella sezione Modulistica. Per gli interventi di miglioramento sismico, o che riguardano singoli elementi strutturali, oppure per interventi di manutenzione straordinaria che prevedono lavorazioni sulle strutture, è necessario corredare il progetto con la scheda sinottica relativa al rischio sismico come descritto più avanti.

Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, la Soprintendenza può dettare prescrizioni oppure può integrare o variare quelle già date, in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

La Soprintendenza, qualora ne ravvisi la necessità, può imporre al proprietario, possessore o detentore, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali (art. 32).

Per i beni architettonici, sono soggette ad autorizzazione anche la concessione in uso di beni culturali (art. 106, solo per enti pubblici) e la messa in opera di manifesti e cartelloni pubblicitari (art. 49).

Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza (art.27). Dovrà seguire la tempestiva trasmissione del progetto degli interventi definitivi.

Si ricorda la necessità, qualora ricorra il caso, di chiedere contestualmente all’autorizzazione (barrando le apposite caselle sul modulo standard):
• la pronuncia sull’ammissibilità a contributi per interventi conservativi volontari art. 31 c. 2 – prima parte del Codice
• la certificazione carattere necessario interventi ai fini delle eventuali agevolazioni tributarie art. 31 c.2 – seconda parte del Codice

Tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico

In ottemperanza alla Circolare n.15 del 30 aprile 2015 del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal 1 settembre 2015 i progetti relativi ad interventi di restauro e/o manutenzione straordinaria degli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice, da presentare alla Soprintendenza per l’autorizzazione ai sensi dell’art 21, devono essere integrati con la Scheda sinottica dell’intervento al fine di dare evidenza del rispetto della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011 in materia di valutazione e riduzione del rischio sismico.

Per ulteriori informazioni sulle “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008)” si rimanda alle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008)

Lavori eseguiti su beni culturali in assenza di autorizzazione

Nei casi in cui su un bene culturale vengano eseguiti lavori in assenza di autorizzazione, la Soprintendenza attiva, d’ufficio o su istanza di parte, un procedimento ai sensi dell’art. 160 del Codice. In ottemperanza alle disposizioni del Codice, in tali casi si applicano sanzioni amministrative e, in base alla normativa, sanzioni penali (art. 160, art. 169). Per maggiori informazioni, si veda il documento relativo pubblicato nella sezione Modulistica.

Beni paesaggistici e autorizzazione paesaggistica

La Regione Toscana, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015, ha approvato il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico in parte copianificato con l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che costituisce lo strumento di pianificazione di riferimento per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle trasformazioni del territorio.

L’autorizzazione paesaggistica è disciplinata dagli artt. 146 e 147 del Codice ed è volta ad accertare la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Nel quadro normativo, si aggiunge il d.P.R. 31/2017, che contiene il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

In Toscana, l’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dai Comuni su delega della Regione. I progetti degli interventi che ricadono sui beni paesaggistici, da trasmettere alle amministrazioni comunali, devono essere corredati dalla relazione paesaggistica, i cui contenuti sono definiti dal d.P.C.M. del 12 dicembre 2005 per i procedimenti ordinari oppure dalla relazione paesaggistica semplificata redatta secondo il modello dell’Allegato D del d.P.R. 31/2017 per i procedimenti semplificati.

Nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, semplificato oppure ordinario, la Soprintendenza esprime un parere endoprocedimentale. I tempi di trasmissione del parere della Soprintendenza alle amministrazioni comunali procedenti sono stabiliti in 45 giorni per i procedimenti ordinari e in 20 giorni per i procedimenti semplificati. Decorsi tali termini, ai sensi dell’art. 16 della Legge 241/1990, si forma il silenzio assenso della Soprintendenza sulla proposta di provvedimento ricevuta dalle amministrazioni comunali.

Dal Geoportale Geoscopio di Regione Toscana è possibile accedere alla cartografia del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico. La rappresentazione dei beni culturali e del paesaggio contenuta nel Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico è costitutiva per i soli beni paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 136 e dell’art. 142, c. 1, lett. m (zone di interesse archeologico). Per tutte le altre categorie di beni paesaggistici e per i beni culturali, la cartografia ha valore ricognitivo e pertanto le informazioni ivi contenute dovranno essere verificate attingendo alle fonti normative e agli atti conservati presso gli uffici della Soprintendenza.

Visita le sezioni dedicate ai lavori e alle verifiche su beni culturali nella Modulistica.