AVVISO – AUTOCERTIFICAZIONI ARTE CONTEMPORANEA
Le Autocertificazioni di Arte Contemporanea possono essere trasmesse via PEC sabap-fi.ue@pec.cultura.gov.it o presentate cartacee in portineria dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00.
NUOVA PROCEDURA A PARTIRE DAL 1 MARZO 2024
Si comunica che dal 1° marzo 2024 la documentazione riguardante le pratiche SUE di AAC, come già per DVAL e D50, dovrà essere consegnata a decorrere dalla data indicata sul SUE nell’apposita sezione. La data verrà comunicata via email generata dalla piattaforma stessa.
Si ricorda che la documentazione deve essere presentata in duplice copia e debitamente firmata.
La documentazione consegnata prima della data indicata sul SUE non sarà presa in considerazione.
MODALITA’ PER IL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione potrà essere ritirata presso la portineria di questa Soprintendenza a seguito di nostra comunicazione inviata per email.
La circolazione e l’esportazione dei beni culturali
L’Ufficio Esportazione di FIRENZE controlla la circolazione di opere in entrata e in uscita dal territorio nazionale, autorizza l’esportazione e l’importazione ai sensi della legislazione vigente (D.Lgs. n. 42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e Regolamenti CEE n. 3911/92 e CE 116/2009).
L’utente è tenuto a espletare le pratiche di importazione/esportazione tramite la piattaforma ufficiale S.U.E. (Sistema Uffici Esportazione) del Ministero della Cultura, alla quale si deve iscrivere.
Per modalità di iscrizione alla piattaforma S.U.E. e indicazioni operative utilizzare il seguenti link https://sue.cultura.gov.it
L’Ufficio rilascia certificati al fine di consentire:
l’uscita definitiva dal territorio nazionale
• Attestato di Libera Circolazione (ALC)
• Licenza Esportazione Definitiva (LED)
• Dichiarazione per l’uscita di oggetti d’arte eseguiti da più di settant’anni di valore inferiore a 13.500,00 euro (DVAL)
• Dichiarazione per opere aventi più di cinquanta e meno di settanta (D50)
• Autocertificazione per l’esportazione/spedizione di opere d’arte contemporanea (AAC)
l’uscita temporanea dal territorio nazionale
• Attestato di Circolazione Temporanea (ACT) e Licenza di Circolazione Temporanea (LCT)
l’entrata nel territorio nazionale
• Certificato di Avvenuta Spedizione (CAS) e Certificato di Avvenuta Importazione (CAI)
ALC – Attestato di Libera Circolazione (art. 68 del D.Lgs. 42/2004)
È necessario per l’esportazione definitiva di opere o oggetti che abbiano più di 70 anni con valore superiore a € 13.500,00, di proprietà privata, che non siano stati dichiarati di interesse particolarmente importante o eccezionale da parte del Ministero della Cultura. Vale cinque anni dalla data di emissione e non è rinnovabile.
L’Ufficio Esportazione, con motivato giudizio, può negare il rilascio. Tale diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse (artt. 14-15). Fino al termine del procedimento di dichiarazione, l’opera è soggetta agli effetti di legge indicati dall’art. 68 del D.Lgs. n. 42 del 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Modalità di presentazione della domanda:
La denuncia per ottenere il certificato deve essere caricata sulla piattaforma S.U.E.;
Ogni richiedente non può inserire più di 15 beni a denuncia;
L’utente verrà poi convocato dall’Ufficio per la presentazione fisica dell’opera;
Il giorno della convocazione dovrà presentare la documentazione cartacea generata della piattaforma S.U.E., firmata, comprensiva di marca da bollo di 16,00€ e di documentazione fotografica in duplice copia:
Le fotografie devono necessariamente presentare le seguenti caratteristiche: ottima qualità della ripresa, che deve essere frontale, nitidezza, fedeltà dei colori; l’oggetto deve occupare tutto il campo della fotografia eliminando l’ambiente circostante; particolare attenzione deve essere posta in caso di firme, cartigli, scritte, sigilli etc. che devono essere ripresi in dettaglio. Le opere bidimensionali devono essere riprese fronte/retro, quelle tridimensionali da tutti i lati.
LED – Licenza di Esportazione Definitiva (art. 74 del D.Lgs. 42/2004)
Si può richiedere solo dopo avere ottenuto l’ Attestato di Libera Circolazione, ai sensi dell’articolo 74 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Si ricorda che l’attestato di libera circolazione ha una validità di 5 anni; pertanto, la licenza di esportazione potrà essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l’attestato, contestualmente a questo o anche successivamente, ma non oltre quarantotto mesi (4 anni) dal rilascio dell’attestato stesso.
La validità della licenza di esportazione è di 12 mesi.
Modalità di presentazione della domanda:
La richiesta per ottenere la licenza deve essere caricata sulla piattaforma S.U.E.;
La procedura prevede la compilazione del modulo online con l’inserimento delle medesime informazioni presenti sull’Attestato di Libera Circolazione, già ottenuto;
In aggiunta ai campi “Richiedente” e “Proprietario”, è necessario indicare l’indirizzo del “Destinatario”;
L’utente è tenuto a ritirare presso l’ufficio una modulistica integrativa cartacea, parte integrante dell’istanza;
L’utente deve consegnare la copia dell’Attestato di Libera Circolazione precedentemente emesso all’Ufficio Esportazione, la documentazione cartacea per il rilascio della licenza generata dal sistema S.U.E. e comprensiva di n.3 fotografie con le medesime caratteristiche di quelle già presentate al momento della richiesta dell’Attestato di Libera Circolazione.
DVAL – Dichiarazione per l’uscita di oggetti d’arte eseguiti da più di settant’anni di valore inferiore a € 13.500,00
Il D.M. 246 del 17 maggio 2018, ha regolamentato la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. L’interessato ha tuttavia l’onere di comprovare la sussistenza di queste condizioni al competente Ufficio Esportazione.
Dichiarazione per l’uscita di oggetti d’arte eseguiti da più di settant’anni di valore inferiore a € 13.500,00 – DVAL
Tale dichiarazione riguarda l’esportazione delle cose mobili, opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad € 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1. (reperti archeologici, smembramento di monumenti, incunaboli, manoscritti e archivi, indipendentemente dal loro valore).
Modalità di presentazione della domanda:
Questa procedura si articola in due fasi: la prima consiste nell’inserimento della dichiarazione/autocertificazione nella piattaforma S.U.E., mentre la seconda prevede la consegna del documento cartaceo generato dal sistema, all’ufficio per la convalida.
Ogni dichiarazione/autocertificazione è composta da due parti e va presentata in duplice copia:
1) La dichiarazione vera e propria, contenente i dati del richiedente, l’elenco sintetico delle cose, il paese di destinazione e la firma del dichiarante. Nel caso in cui il paese di destinazione non sia identificato, è necessario indicare “paese non determinato”;
2) Scheda, o serie di schede delle cose. Nella compilazione della scheda è obbligatorio riempire tutti i campi (anno di esecuzione, descrizione, titolo, etc. etc.).
Le fotografie devono necessariamente presentare le seguenti caratteristiche: ottima qualità della ripresa, che deve essere frontale, nitidezza, fedeltà dei colori; l’oggetto deve occupare tutto il campo della fotografia eliminando l’ambiente circostante; particolare attenzione deve essere posta in caso di firme, cartigli, scritte, sigilli etc. che devono essere ripresi in dettaglio. Le opere bidimensionali devono essere riprese fronte/retro, quelle tridimensionali da tutti i lati.
D50 – Dichiarazione per opere aventi più di cinquanta e meno di settanta anni
Il D.M. 246 del 17 maggio 2018, ha regolamentato la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. L’interessato ha tuttavia l’onere di comprovare la sussistenza di queste condizioni al competente Ufficio Esportazione.
Tale dichiarazione, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 246 del 2018, riguarda l’esportazione delle cose eseguite da meno di settanta anni e da più di 50 anni, opera di autore non più vivente.
Modalità di presentazione della domanda:
Questa procedura si articola in due fasi: la prima consiste nell’inserimento della dichiarazione/autocertificazione nella piattaforma SUE, mentre la seconda prevede la consegna del documento cartaceo generato dal sistema, all’ufficio per la convalida.
Ogni dichiarazione/autocertificazione è composta da due parti e va presentata in duplice copia:
1) La dichiarazione vera e propria, contenente i dati del richiedente, l’elenco sintetico delle cose, il paese di destinazione e la firma del dichiarante. Nel caso in cui il paese di destinazione non sia identificato, è necessario indicare “paese non determinato”;
2) Scheda, o serie di schede delle cose. Nella compilazione della scheda è obbligatorio riempire tutti i campi (anno di esecuzione, descrizione, titolo, etc. etc.).
Le fotografie devono necessariamente presentare le seguenti caratteristiche: ottima qualità della ripresa, che deve essere frontale, nitidezza, fedeltà dei colori; l’oggetto deve occupare tutto il campo della fotografia eliminando l’ambiente circostante; particolare attenzione deve essere posta in caso di firme, cartigli, scritte, sigilli etc. che devono essere ripresi in dettaglio. Le opere bidimensionali devono essere riprese fronte/retro, quelle tridimensionali da tutti i lati.
AAC – Autocertificazione per l’esportazione/spedizione di opere d’arte contemporanea
Il D.M. 246 del 17 maggio 2018, ha regolamentato la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. L’interessato ha tuttavia l’onere di comprovare la sussistenza di queste condizioni al competente Ufficio Esportazione.
Autocertificazione per l’esportazione/spedizione di opere d’arte contemporanea – AAC: tale dichiarazione riguarda l’esportazione delle cose mobili, opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Modalità di presentazione della domanda:
Questa procedura si articola in due fasi: la prima consiste nell’inserimento della dichiarazione/autocertificazione nella piattaforma S.U.E., mentre la seconda prevede la consegna del documento cartaceo, generato dal sistema, all’ufficio per la convalida.
Ogni dichiarazione/autocertificazione è composta da due parti e va presentata in duplice copia:
1) La dichiarazione vera e propria, contenente i dati del richiedente, l’elenco sintetico delle cose, il paese di destinazione e la firma del dichiarante. Nel caso in cui il paese di destinazione non sia identificato, è necessario indicare “paese non determinato”;
2) Scheda, o serie di schede delle cose. Nella compilazione della scheda è obbligatorio riempire tutti i campi (anno di esecuzione, descrizione, titolo, etc. etc.).
Le fotografie devono necessariamente presentare le seguenti caratteristiche: ottima qualità della ripresa, che deve essere frontale, nitidezza, fedeltà dei colori; l’oggetto deve occupare tutto il campo della fotografia eliminando l’ambiente circostante; particolare attenzione deve essere posta in caso di firme, cartigli, scritte, sigilli etc. che devono essere ripresi in dettaglio. Le opere bidimensionali devono essere riprese fronte/retro, quelle tridimensionali da tutti i lati.
ACT – Attestato di circolazione temporanea e LCT – Licenza di esportazione temporanea (art. 66, 67 e 71 del D.Lgs. 42/2004)
L’Attestato di Circolazione Temporanea (ACT) consente l’uscita dal territorio nazionale verso i paesi dell’Unione Europea per mostre ed eventi culturali e per un periodo non superiore a 18 mesi.
La Licenza di Esportazione Temporanea (LCT) consente l’uscita dal territorio nazionale verso paesi terzi per mostre ed eventi culturali e per un periodo non superiore a 18 mesi.
I beni dichiarati di interesse culturale devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero della Cultura.
Si fa presente che qualora per l’uscita temporanea siano presentate cose che rivestono l’interesse indicato dall’articolo 10, contestualmente sono comunicati all’interessato, ai fini dell’avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all’articolo 14, comma 2, e l’oggetto è sottoposto alle misure di cui all’articolo 14, comma 4.
Modalità di presentazione della domanda:
La richiesta per ottenere la licenza deve essere caricata sulla piattaforma S.U.E.;
All’ufficio deve essere poi presentata una copia cartacea della richiesta, generata dal S.U.E, con marca da bollo di € 16,00 solo per ACT, cui vanno allegate o foto del bene o elenco beni in duplice copia per l’emissione dell’Attestato di circolazione temporanea e in triplice copia per l’emissione della Licenza di Esportazione Temporanea;
Si raccomanda di applicare la marca da bollo sulla richiesta prima di consegnarla all’Ufficio.
CAS & CAI – Certificati di Avvenuta Importazione/Spedizione (art. 72 del D.Lgs. 42/2004)
È possibile richiedere il rilascio dei Certificati di avvenuta Importazione (da un paese terzo) e di avvenuta Spedizione (da un paese membro dell’Unione Europea), nei seguenti casi:
• Per i beni che abbiano più di settant’anni e con valore superiore ai 13.500 euro ( articolo 72 del Codice)
• Per i beni che abbiano più di settant’anni e con valore inferiore ai 13.500 euro/ DVAL (circolare della Direzione Generale Abap n. 25 del 2022)
• Per i beni che abbiano tra 50 e 70 anni e siano opera di autore non più vivente/ D50, solo nei casi di ingresso temporaneo opportunamente documentato (circolare della Direzione Generale Abap n. 25 del 2022)
Hanno validità di cinque anni, rinnovabili su richiesta dell’interessato. Nell’ambito del quinquennio è consentita la riesportazione dell’oggetto, previa verifica dell’Ufficio Esportazione e consegna allo stesso del Certificato di Avvenuta Importazione/Spedizione originale.
Modalità di presentazione della domanda CAI:
La richiesta per ottenere il certificato deve essere caricata sulla piattaforma S.U.E. entro quaranta giorni solari dall’ingresso del bene in Italia;
L’utente verrà poi convocato dall’Ufficio per la presentazione fisica del bene;
Il giorno della convocazione dovrà presentare una copia della richiesta, generata dal S.U.E. corredata di due fotografie e di documentazione prevista dalla normativa vigente;
Le fotografie devono necessariamente presentare le seguenti caratteristiche: ottima qualità della ripresa, che deve essere frontale, nitidezza, fedeltà dei colori; l’oggetto deve occupare tutto il campo della fotografia eliminando l’ambiente circostante; particolare attenzione deve essere posta in caso di firme, cartigli, scritte, sigilli etc. che devono essere ripresi in dettaglio. Le opere bidimensionali devono essere riprese fronte/retro, quelle tridimensionali da tutti i lati.
Modalità di presentazione della domanda CAS:
La richiesta per ottenere il certificato deve essere caricata sulla piattaforma S.U.E. entro quaranta giorni solari dall’ingresso del bene in Italia;
L’utente verrà poi convocato dall’Ufficio per la presentazione fisica del bene;
Il giorno della convocazione dovrà presentare una copia della richiesta, generata dal S.U.E. corredata di due fotografie e di documentazione prevista dalla normativa vigente;
Se lo Stato da cui l’oggetto proviene assoggetta a controllo l’uscita, la domanda deve essere corredata dal documento che ne autorizza la spedizione o l’esportazione anche temporanea.
Se lo Stato da cui l’oggetto proviene non assoggetta a controllo l’uscita, la domanda deve essere corredata da opportuna documentazione come specificato nel sistema S.U.E.;
Le fotografie allegate alla richiesta devono necessariamente presentare le seguenti caratteristiche: ottima qualità della ripresa, che deve essere frontale, nitidezza, fedeltà dei colori; l’oggetto deve occupare tutto il campo della fotografia eliminando l’ambiente circostante; particolare attenzione deve essere posta in caso di firme, cartigli, scritte, sigilli etc. che devono essere ripresi in dettaglio. Le opere bidimensionali devono essere riprese fronte/retro, quelle tridimensionali da tutti i lati.
Richiesta di rinnovo CAI/CAS
Modalità di presentazione:
Le richieste per ottenere il rinnovo dei certificati devono essere caricate sulla piattaforma S.U.E. non oltre sessanta giorni prima della scadenza naturale del Certificato;
All’Ufficio dovrà essere consegnata una copia cartacea della richiesta generata dal S.U.E., comprensiva di marca da bollo di 16,00€, e il certificato originale;
Altre attività dell’Ufficio esportazione
L’Ufficio Esportazione svolge inoltre le seguenti attività:
• Verifica dell’antichità dei beni culturali su richiesta delle dogane;
• Collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale nell’attività di contrasto e per il recupero dei beni culturali illecitamente esportati.
Circolare DG ABAP n. 1 del 2022
Per i procedimenti di uscita definitiva, di ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell’Unione Europea delle cose di interesse archeologico, si segnala la circolare emessa dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
Circolare DG ABAP n. 1 del 2022 (PDF 5 Mb)
Dirigente: in fase di assegnazione
Per informazioni e contatti del personale (Daniela Parenti -vicedirettore in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi -, Irma Carloni, Sonia Cecconi, Sofia Tonarelli – in collaborazione con Ufficio Mostre), consulta la pagina dell’Ufficio.
Visita la sezione dedicata alla circolazione e all’esportazione nella Modulistica.