Contributi e agevolazioni fiscali

Contributi

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” stabilisce che i soggetti pubblici e privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza e che gli oneri finanziari per gli interventi conservativi sono a loro carico (art. 30).

La normativa di tutela prevede la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di contribuire alle spese sostenute dal proprietario per il restauro e altri interventi conservativi dei beni culturali, a condizione, nel caso di beni di proprietà privata, che essi siano resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi con i proprietari beneficiari dei contributi.

I contributi sono definiti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 42/2004 (d’ora in poi Codice) e riguardano:

Contributi in conto capitale: per le spese sostenute dai proprietari, possessori, detentori per lavori e restauri eseguiti su beni culturali approvati ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004;

Contributi in conto interesse: per i mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori e detentori per la realizzazione degli interventi di restauro a norma degli artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004.

Per i contributi il procedimento di concessione prevede una fase di pronuncia di ammissibilità a preventivo in sede di autorizzazione ai lavori (art. 31 c. 2 del Codice), e una seconda a consuntivo per i contributi in conto capitale a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

Richiesta di ammissibilità a preventivo

La richiesta di ammissibilità dei contributi deve essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai lavori (parere dell’Ufficio legislativo prot. 2168 del 3/9/2020: “ai fini dell’erogazione dei contributi potranno essere considerati (….) solo gli interventi le cui dichiarazioni di ammissibilità a contributi siano state rilasciate, a decorrere dal I gennaio 2019, contestualmente all’autorizzazione ai lavori”).

Vedi modello di richiesta di autorizzazione ai lavori ai sensi dell’art. 21, c. 4, D.Lgs. 42/2004 e smi.

La richiesta di ammissibilità a preventivo deve contenere:

– fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;

– certificato di proprietà (anche autocertificato);

– dichiarazione relativa al pubblico godimento dell’immobile oppure, nel caso di beni di proprietà privata che non siano aperti al pubblico, l’impegno a sottoscrivere una convenzione per la fruizione pubblica ai sensi dell’articolo 38 del Codice;

– computo Metrico Estimativo con distinzione delle voci di restauro redatto dal soggetto esecutore (originale su carta intestata del soggetto esecutore con firma e data), che dovrà contenere: una descrizione dettagliata di ogni singola lavorazione; misure specifiche per ogni voce (non sono ammessi a contributo le voci espresse “a corpo” ed economie), i prezzi unitari devono essere desunti dal Prezziario Ufficiale Regionale, oppure da opportune analisi nel caso in cui le lavorazioni non siano presenti nel Prezziario Ufficiale.

– cronoprogramma con evidenziata la tempistica dell’intervento nelle diverse fasi di realizzazione con i relativi costi sintetizzati per annualità;

– dichiarazione di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati (per questi ultimi: in relazione ai quali si sono ottenuti benefici fiscali) goduti con specificati i relativi importi o dichiarazione di assenza di contributi (art. 36 comma 3 del Codice).

La pronuncia favorevole di ammissibilità a preventivo (rilasciata con l’autorizzazione ai lavori) costituisce “indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso senza, pertanto, costituire alcun vincolo per l’accoglimento della richiesta che resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e delle risorse finanziarie disponibili”, come indicato nella Circolare n. 33 prot. 7494 del 26 maggio 2020 della Direzione Generale Bilancio del MIBAC (attuale MiC) nell’ordine di priorità indicate nel DM 471 del 19/10/2019.

In assenza della pronuncia di ammissibilità della Soprintendenza non è possibile presentare richiesta di contributo né in conto capitale né in conto interessi.

Richiesta di contributo in conto capitale a consuntivo

Il contributo in conto capitale potrà poi essere concesso a lavori ultimati e collaudati dal tecnico incaricato della Soprintendenza, sulla spesa effettivamente sostenuta in misura percentuale dell’importo ritenuto ammissibile a preventivo.

Acquisita l’ammissibilità a preventivo, al termine dei lavori (o per stati di avanzamento lavori) il proprietario potrà presentare richiesta a consuntivo sulla base comprovata delle spese effettivamente sostenute con perizia giurata redatta dal tecnico Direttore dei lavori. In ogni caso l’ammontare del contributo non potrà superare l’importo ritenuto ammissibile a preventivo.

La richiesta a consuntivo dovrà contenere:

– fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;

– consuntivo dettagliato di spesa giurato (redatto su un prezziario ufficiale) con descrizione degli interventi, delle quantità, dei prezzi unitari e totali, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (davanti ad un pubblico ufficiale: Cancelliere di Tribunale, Giudice di Pace oppure Notaio);

– dati anagrafici e fiscali del Direttore dei Lavori e del proprietario del bene;

– indicazione delle coordinate bancarie c/c e IBAN del beneficiario;

– certificato catastale aggiornato;

– copia del provvedimento di vincolo;

– autorizzazione art. 21 del progetto di restauro;

– relazione del Direttore dei Lavori sui lavori eseguiti;

– copia della contabilità;

– copia delle fatture quietanzate di spesa corredate da elenco descrittivo con riportati i singoli importi dell’imponibile e la somma totale;

– documentazione fotografica (ante, durante e post-operam, con la planimetria dei punti di vista);

– dichiarazione di pubblico godimento dell’immobile per gli immobili aperti al pubblico gratuitamente; oppure, nel caso di beni di proprietà privata che non siano aperti al pubblico, l’impegno a sottoscrivere una convenzione per la fruizione pubblica ai sensi dell’articolo 38 del Codice con l’indicazione delle modalità e calendarizzazione delle aperture e descrizione degli ambienti oggetto di visita al pubblico da inserire nella convenzione con la relativa individuazione in planimetria;

– dichiarazione di assenza di contributi o dichiarazione di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati (per questi ultimi: in relazione ai quali si sono ottenuti benefici fiscali) goduti con specificati i relativi importi (art. 36 comma 3 del Codice).

Il computo metrico estimativo, giurato dal Direttore dei Lavori, dovrà contenere: una descrizione dettagliata di ogni singola lavorazione; misure specifiche per ogni voce (non sono ammesse voci “a corpo”), i prezzi unitari devono essere desunti dal Prezziario Ufficiale Regionale, oppure da opportune analisi nel caso in cui la tipologia di lavori non sia presente nel Prezziario Ufficiale.

I proprietari privati devono presentate le istanze in bollo da 16,00 euro, gli Enti religiosi ed enti pubblici invece su carta semplice con l’intestazione dell’ente. Per gli enti ecclesiastici parrocchiali le istanze devono essere trasmesse dalla Diocesi competente.

Si sottolinea che, all’interno del bilancio del Ministero della Cultura, gli importi riguardanti i Contributi in conto Capitale approvati possono essere mantenuti per un periodo non superiore a 3 anni a decorrere dal Decreto di approvazione del finanziamento. La richiesta di erogazione del contributo, perciò, deve essere trasmessa alla Soprintendenza in tempo utile per permettere lo svolgimento dell’attività istruttoria entro tale scadenza.

Richiesta di contributo in conto interessi

Una volta ottenuta l’ammissibilità è possibile fare richiesta di contributo in conto intessi, che può essere presentata prima dell’inizio dei lavori o in corso lavori. Non possono essere accolte istanze di contributo in conto interessi pervenute a lavori conclusi.

La richiesta dovrà contenere:

– Dati anagrafici e fiscali del Direttore dei Lavori e del proprietario del bene

– Computo metrico estimativo a preventivo (redatto su un prezziario ufficiale) con descrizione degli interventi, delle quantità, dei prezzi unitari e totali;

– Certificato catastale aggiornato;

– Autorizzazione art. 21 del progetto di restauro e varianti autorizzate e ammesse a contributo;

– Copia del provvedimento di vincolo;

– Elaborati illustrativi del bene: relazione storico-illustrativa ed elaborati grafici

– Documentazione grafica sintetica degli interventi previsti, con l’indicazione delle zone di intervento

– Relazione fotografica a colori recante vedute degli interventi previsti.

– Relazione tecnica dettagliata sugli interventi da eseguirsi

– Relazione Storico artistica del bene;

– Dichiarazione di pubblico godimento dell’immobile per gli immobili aperti al pubblico gratuitamente; oppure, nel caso di beni di proprietà privata che non siano aperti al pubblico, l’impegno a sottoscrivere una convenzione per la fruizione pubblica ai sensi dell’articolo 38 del Codice con l’indicazione delle modalità e calendarizzazione delle aperture e descrizione degli ambienti oggetto di visita al pubblico da inserire nella convenzione con la relativa individuazione in planimetria;

– Copia del contratto di mutuo stipulato con l’istituto bancario con relativo piano di ammortamento; in alternativa può essere presentata delibera di finanziamento con indicazione della somma prevista. Detta dichiarazione dell’istituto bancario dovrà necessariamente, ai fini dell’ottenimento del contributo, essere successivamente integrata col contratto di mutuo effettivo.

PRECISAZIONI:

– Il contratto di mutuo deve indicare che il finanziamento è stato richiesto per il restauro dell’immobile oggetto di tutela;

– L’importo del finanziamento per il quale può essere concesso il contributo in conto interessi non può superare l’importo ritenuto ammissibile a contributo. Pertanto, nel caso in cui sia stato contratto un mutuo di importo superiore, dovrà essere presentato, oltre al piano di ammortamento effettivo, un piano di ammortamento simulato sull’importo ammesso a contributo, redatto dall’istituto bancario allo stesso tasso e con le medesime condizioni dell’ammortamento effettivo.

– Nel caso di mutuo a tasso variabile il beneficiario dovrà trasmettere alla Soprintendenza, con cadenza annuale, un piano di ammortamento aggiornato .

– Il Ministero non può erogare un contributo ad un tasso superiore al 6% annuo.

– Come previso dall’art. 37 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere stipulata una convenzione tra questa Amministrazione e l’istituto bancario dove quest’ultimo indicherà il conto corrente sul quale verrà erogato il contributo e si impegnerà a comunicare alla Soprintendenza qualsivoglia variazione del contratto durante il corso dell’ammortamento del mutuo.

I proprietari privati devono presentate le istanze in bollo da 16,00 euro, gli Enti religiosi ed enti pubblici invece su carta semplice con l’intestazione dell’ente. Per gli enti ecclesiastici parrocchiali le istanze devono essere trasmesse dalla Diocesi competente.

Convenzione tra proprietari di beni privati e Soprintendente

Ai sensi dell’art. 38 del Codice, per l’erogazione di entrambe le tipologie di contributo in conto capitale e in conto interesse, qualora i beni non siano per loro natura aperti al pubblico (beni cosiddetti di “pubblico godimento”), gli immobili devono essere resi accessibili secondo modalità fissate con apposite convenzioni da stipularsi fra il Soprintendente competente per territorio ed i singoli proprietari; tali convenzioni della durata minimo decennale devono consentire la pubblica e gratuita fruizione dei beni per almeno un giorno al mese, oltre alle festività nazionali e alle giornate europee del Patrimonio. Le convenzioni devono essere stipulate da notaio o ufficiale rogante, registrate e trascritte presso l’Agenzia delle Entrate, Servizi pubblicità immobiliare (ex Conservatorie). Le convenzioni sono poi inviate a cura della Soprintendenza competente ai comuni o alle città metropolitane ove si trova il bene nonché verrà data adeguata informazione delle aperture e modalità di fruizione nel sito della Soprintendenza e attraverso i mezzi opportuni per assicurarne la diffusione. Per quanto riguarda la Toscana, la bozza di convenzione attualmente utilizzata è stata approvata dalla CoRePaCu nel 2016.

La convenzione ex art. 38 è condizione essenziale per la concessione del contributo e la mancata osservanza degli obblighi da questa derivanti comporta la revoca del contributo stesso (nota prot.5795 del 06/02/2001 Uff. Centrale Beni AAAS e e nota DG Abap prot. 14124 del 15/04/2002).

Visita la sezione dedicata ai contributi nella pagina dedicata alla Modulistica.

Agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali ai proprietari dei beni di interesse storico artistico costituiscono un forte strumento indiretto a sostegno della conservazione di tali beni, a fronte, da un lato, della notevole incidenza delle spese necessarie per effettuare gli interventi (spesso a carattere obbligatorio) e, dall’altro, della scarsa disponibilità di risorse da parte dello Stato da destinare alla conservazione del patrimonio.

Le predette agevolazioni riguardano principalmente:

  • imposte sui redditi
  • imposta di registro
  • imposte ipotecarie e catastali
  • imposte di successione e donazione
  • imposta comunale sugli immobili

Qualora la proprietà dell’immobile oggetto dei lavori sia di proprietà di enti pubblici e morali è necessario avere preventivamente attivato la procedura di verifica dell’interesse culturale dell’edificio con le modalità previste dall’art. 12 del Codice.

Visita la sezione dedicata alle agevolazioni fiscali nella Modulistica.

Erogazioni liberali

L’erogazione (anche ‘elargizione’) liberale è una donazione elargita a favore di enti pubblici o privati, comunque senza scopo di lucro, senza obblighi di controprestazione o riconoscimenti di natura economica. Può costituire fiscalmente, a seconda della tipologia del soggetto erogatore – persone fisiche o persone giuridiche – oneri deducibili dal reddito oppure oneri detraibili dall’imposta sul reddito.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, per lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, sono totalmente deducibli (legge 342/2000, art. 38).

Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono beneficiare di sgravi fiscali al 19%. Le imprese possono beneficiare di sgravi fiscali al 100%.

Le persone fisiche e/o gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa che effettuano erogazioni liberali devono rivolgersi, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sia stata effettuata l’erogazione, alle Soprintendenza, agli Archivi e alle Biblioteche, in quanto enti titolari a rilasciare le certificazioni di oneri soggetti a detrazione, comunicando l’ammontare dell’erogazione nel periodo d’imposta, le proprie generalità complete e l’identità del soggetto beneficiario.

Le imprese che effettuano erogazioni liberali devono effettuare una singola comunicazione, entro il 31 gennaio, per via telematica alla pagina dedicata sul portale della Agenzia delle Entrate.

I beneficiari, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, devono comunicare alla Soprintendenza: l’ammontare delle somme ricevute, le generalità complete del soggetto erogatore, le finalità e le attività per le quali sono state elargite le erogazioni.

Maggiori informazioni si trovano sulla pagina dedicata sul sito del Ministero della cultura.

Sponsorizzazioni

La sponsorizzazione culturale è qualsiasi contributo in denaro, beni o servizi, da parte di soggetti privati, alla progettazione o alla realizzazione di iniziative culturali promosse da Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per promuoverne il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività. La sponsorizzazione culturale è normata dall’art. 120 del Codice, dagli artt. 19 e 151 del d.lgs. 50/2016 e dal decreto ministeriale MiBACT del 19 dicembre 2012.
La sponsorizzazione viene determinata attraverso la stipula di un contratto tra soggetto sponsorizzato (o sponsee) e sponsor, in cui il primo si obbliga ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie nei confronti del secondo, dietro versamento di un corrispettivo (in denaro, beni o servizi). I costi sostenuti dallo sponsor sono interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Per approfondire, consulta il Vademecum per sponsorizzazioni culturali.

Per proporre progetti di sponsorizzazioni, scrivere a sabap-fi@beniculturali.it.

Art Bonus

L’Art Bonus, introdotto con d.l. 83/2014, è una misura agevolativa sotto forma di credito di imposta, introdotta dall’art.1 dal d.l. 83/2014, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. In particolare, il donatore (persona fisica o giuridica) di una erogazione liberale elargita per interventi a favore della cultura e dello spettacolo, potrà godere di un regime fiscale agevolato nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a partire dal 2014.

La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art Bonus, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Per maggiori informazioni si vedano il portale Art Bonus e la specifica normativa.