Alienazioni e concessioni

Alienazione dei beni culturali

L’alienazione di beni culturali è disciplinata dagli artt. 53-59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

I beni di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza scopo di lucro possono essere alienati solo a seguito di decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale (Co.Re.Pa.Cu), come stabilito nel d.P.C.M. 169/2019.

Gli enti proprietari devono pertanto inoltrare istanza di autorizzazione al Segretariato regionale per la Toscana, a cui la Soprintendenza fornirà il parere di competenza per quanto riguarda le garanzie di conservazione, di pubblica fruizione del bene e di compatibilità delle destinazioni d’uso del bene culturale.

L’autorizzazione all’alienazione è richiesta anche per la prevista vendita parziale, di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie da parte di enti pubblici non territoriali e di persone giuridiche private senza fini di lucro (per queste ultime, anche per la prevista vendita di archivi o singoli documenti, si veda l’art. 56 del Codice).

Denuncia di trasferimento

I detentori o possessori di beni sottoposti a tutela di proprietà privata sono tenuti a denunciarne il trasferimento di proprietà (o detenzione limitatamente ai beni mobili) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto (art. 59).

La denuncia deve essere presentata alla Soprintendenza competente, ovvero quella in cui si trovano i beni immobili, affinché il Ministero della Cultura possa detenere i dati identificativi della proprietà ed esercitare, nei casi previsti, il diritto di prelazione (il trasferimento di proprietà è a titolo oneroso, soggetto all’esercizio della prelazione nei seguenti casi: alienazione dietro pagamento di un prezzo, alienazione dietro un corrispettivo diverso dal denaro, permuta, dazione in pagamento).

La denuncia deve essere presentata (art. 59, c. 2):

  • dall’alienante o cedente detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione
  • dall’acquirente, in caso di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso
  • dall’erede o legatario, in caso di successione

La denuncia deve contenere (art. 59, c. 4):

  • i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali
  • i dati identificativi catastali dei beni
  • l’indicazione del luogo ove si trovano i beni
  • l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento
  • l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni

Prelazione

Il Ministero della Cultura ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione (art. 60, c. 1).

Il diritto di prelazione può essere esercitato entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di trasferimento di proprietà, ovvero entro centottanta giorni se la denuncia di trasferimento è presentata tardivamente o risulti incompleta. Allo scadere dei termini previsti dalla norma, il bene culturale può essere preso in consegna dal nuovo proprietario.

Concessioni

La Soprintendenza ha competenza amministrativa sulla concessione degli spazi demaniali in consegna all’Amministrazione, su eventuali servizi fotografici, riprese filmate, manifestazioni in genere, oltre che sulla stipula di convenzioni per sponsorizzazioni.

L’uso dei beni dello Stato, in consegna al Ministero, è disciplinato dagli artt. 106-109 del Codice e prevede la presentazione di tutta la documentazione necessaria a valutare la compatibilità della richiesta con le esigenze di tutela del bene.
L’uso del bene o la sua riproduzione sono soggetti a un tariffario, in applicazione della legge e del regolamento citati.

I servizi effettuati dall’utenza per uso personale (non riprodotti in pubblicazioni o altro) o per motivi di studio sono soggetti al solo rimborso spese.

All’atto della richiesta, rivolta al responsabile della Soprintendenza, l’interessato dovrà fornire ogni dato e informazione necessari per valutarla e darvi seguito. In particolare il richiedente dovrà indicare mezzi, modalità e luogo di esecuzione delle riproduzioni, finalità e destinazione delle medesime, quantità che intende ottenere e immettere sul mercato nonché le forme di distribuzione.

Ove si tratti di riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio, il richiedente dovrà sottoscrivere impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute. La violazione di tale impegno comporta l’esclusione dall’accesso negli istituti culturali dello Stato (soprintendenze, musei, archivi, biblioteche) nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto.