La tutela dei beni storico-artistici della Soprintendenza si esplica attraverso un’attività che si articola in diversi tipi di intervento, che è possibile riassumere come segue:
- autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere (fatta eccezione dei beni mobili dei musei assegnati ai poli museali regionali e agli istituti dotati di autonomia speciale);
- elaborazione delle proposte di verifica o di dichiarazione di interesse culturale da sottoporre alla commissione regionale per il patrimonio culturale;
- imposizione ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali degli interventi necessari ad assicurarne la conservazione (art. 32 del Codice);
- elaborazione delle proposte alla Direzione generale ABAP per i provvedimenti sui beni di proprietà privata non inclusi nelle collezioni dei musei statali (ad esempio autorizzazioni al prestito per mostre, acquisti coattivi, espropriazioni; artt. 48, 70 e 95 del Codice);
- autorizzazione al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi.
- parere di competenza sui prestiti richiesti per mostre e definizione delle modalità di movimentazione ed esposizione, in modo da garantire la corretta conservazione dei beni.
Accanto alle iniziative volte a garantire la tutela dei beni, vengono inoltre seguite e curate tutte le attività volte a garantirne la conservazione (intesa come studio, prevenzione, manutenzione, restauro) e la valorizzazione (quest’ultima, svolta in maniera concorrente tra Stato e Regione, con la possibile partecipazione di soggetti privati; artt. 6 e 29 del Codice).
Il settore Patrimonio storico-artistico della Soprintendenza è responsabile della tutela sui beni culturali storico-artistici, attraverso tutte le attività dirette a individuarli e a garantirne la protezione e la conservazione